Entrerà in vigore il 26 settembre 2024 il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 213 del 11-9-2024), vale a dire il nuovo regolamento recante la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per effetto di tale decreto, è abrogato il D.M. 27 settembre 2022, n. 152.
Il regolamento, che si compone di 9 articoli e 3 allegati, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al
L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al decreto.
IL DECRETO
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3