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CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI RIFIUTI INERTI

Vale per quelli da costruzione, demolizione e altri di origine minerale

lunedì 16 settembre 2024

Entrerà in vigore il 26 settembre 2024 il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 213 del 11-9-2024), vale a dire il nuovo regolamento recante la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per effetto di tale decreto, è abrogato il D.M. 27 settembre 2022, n. 152.

Il regolamento, che si compone di 9 articoli e 3 allegati, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e  sono  qualificati  come  aggregato recuperato se  l'aggregato  riciclato  o  artificiale  derivante  dal trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al 

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per  gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al decreto.

 

IL DECRETO

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

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