Il messaggio Inps n. 3748 del 11-11-2024 affronta il tema, molto di nicchia, dell’applicazione del massimale contributivo per i lavoratori vecchi iscritti nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.
Per comprendere la questione bisogna tornare all’articolo 2 comma 18 della Legge 335/1995. I lavoratori, privi di anzianità contributiva al 31-12-1995 (nuovi iscritti) sono soggetti a un massimale annuo della base contributiva e pensionabile fissato, per il 2024 a (€ 119.650,00).
Per i vecchi iscritti la contribuzione è versata seguendo le regole generali senza tener conto del massimale.
Il tema posto è se la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Di conseguenza, per determinare la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria (Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996), si applica il citato articolo 2 comma 18 della Legge n. 335/1995.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.