In sede di conversione del Dl n. 63/2024 (avvenuta con la legge 12 luglio 2024 n. 101 pubblicata in Gu n. 163 del 13 luglio 2024) è stato introdotto l’articolo 2quinquies (Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura) che di fatto rende più difficile l‘appalto di servizi nel settore agricolo.
Il nuovo strumento non entrerà comunque in vigore immediatamente avendo necessità di vari passaggi attuativi.
Come preannuncia già la rubrica, è istituita all’Inps una Banca dati degli appalti in agricoltura alla quale potranno accedere gli organi ispettivi per meglio intervenire in un settore che è ritenuto a rischio.
Alla Banca dati dovranno iscriversi
- le imprese, in forma singola o associata, di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 92/1979 cioè le imprese che si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia e quelle, non agricole, per le attività di raccolta di prodotti agricoli e di cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta.
- che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile.
Il citato articolo 6 (1) è una anomalia nel sistema previdenziale italiano in quanto l’inquadramento previdenziale è previsto in relazione ai lavoratori e non all’impresa. Si prevede infatti che siano considerati lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da determinate imprese che possono anche non essere inquadrate in agricoltura.
Utilizziamo il “possono” in quanto all’origine la situazione di datori di lavoro non agricoli forse era generalizzata, ma poi con le modifiche all’articolo 2135 del Codice civile hanno portato diverse attività ad essere agricole.
Fatta questa premessa, i datori di lavoro che intendono svolgere le attività indicate nelle lettere d) ed e) nei confronti di imprese agricole devono iscriversi alla Banca dati.
Non sono obbligate a farlo le imprese che svolgono quelle attività nei confronti di privati o di imprese non agricole. Ci riferiamo ovviamente a quelle della lettera e).
Nella Banca dati devono iscriversi le imprese. Non è previsto un censimento dei singoli appalti.
I tempi non immediati di entrata in vigore del nuovo strumento sono dovuti al fatto che il decreto del Ministro del lavoro dovrà individuare:
- i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto,
- la documentazione per la verifica del loro possesso,
- le informazioni relative alle imprese destinatarie del provvedimento già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici,
- le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione,
- i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto.
L’emanazione del decreto sarà preceduta da una consultazione di Inps, Inl, Inail e organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015.
L’elenco contiene diversi punti critici.
In primo luogo, si introduce il tema di “requisiti di qualificazione” che possono nascondere nuovi oneri, almeno burocratici per le imprese.
Un onere già certo è quello dovuto al rilascio di una fideiussione a garanzia del pagamento di contributi, premi e retribuzioni. Si tratta di una novità assoluta, soprattutto se imposta per legge, che comporterà costi e oneri burocratici proporzionalmente alti in caso di piccoli appalti.
Dopo la verifica del possesso dei requisiti, l’Inps rilascerà all’impresa richiedente un’attestazione di conformità.
Al momento della stipula del contratto di appalto le imprese appaltanti rilasceranno al committente la polizza fideiussoria assicurativa.
Veniano, infine, alle sanzioni che riguardano sia il committente che l’appaltatore.
La stipula e l’esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dalla norma in esame (in pratica mancata iscrizione alla Banca dati e mancato rilascio della fideiussione) comporta l’applicazione, a carico del committente e dell’appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 alla quale non si applica la procedura di diffida (articolo 13 Dlgs 124/2004).
L’irrogazione della sanzione comporta anche, per un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità (6 Dl 91/2014
(1) Articolo 6 - Definizione di lavoratore agricolo ai fini degli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale.
Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività. è una anomalia nel sistema previdenziale italiano in quanto l’inquadramento previdenziale è previsto in relazione ai lavoratori e non all’impresa. Si prevede infatti che siano considerati lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da determinate imprese che possono anche non essere inquadrate in agricoltura.