La Regione Emilia-Romagna, con Determinazione del responsabile del servizio politiche del lavoro 1° marzo 2024, n. 324, ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità - Fondo Regionale Disabili - Anno 2024.
L’art. 14 comma 4 lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 11 del Dlgs 151/2015, prevede la possibilità di erogare, con il Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di lavoro a distanza o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità.
Pertanto, con l’Avviso si intende finanziare interventi di adattamenti ragionevoli in favore di lavoratori disabili e dare attuazione a quanto previsto al punto c.2 “Adattamento dei posti di lavoro” dei Piani delle attività per gli anni 2019 e 2020 del Fondo Regionale per le persone con disabilità, approvati con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 426 del 25 marzo 2019 e n. 333 del 14 aprile 2020, visti i criteri e modalità per l’erogazione di detti contributi fissati dalla Giunta regionale con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1978 del 19 novembre 2018 così come aggiornati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 182 del 05/02/2024, rendendo disponibili le risorse ancora a disposizione e assegnate con le citate Deliberazioni di Giunta regionale n. 2290 del 22 novembre 2019 e n. 1155 del 14 settembre 2020 e definendo modalità e procedure per l’erogazione dei suddetti contributi al fine di favorire la piena attuazione del collocamento mirato e assicurare il diritto al lavoro e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
Beneficiari
Potranno presentare richiesta di contributo i datori di lavoro, privati e pubblici (questi ultimi limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti - Legge 113/85), anche non obbligati ai sensi della L.68/99, con sede legale e/o operativa - cui si riferisce l’intervento di adattamento - in Emilia-Romagna.
Il datore di lavoro, se obbligato, deve risultare ottemperante, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della presentazione della documentazione di rendicontazione preliminare alla liquidazione ed erogazione del contributo.
Iniziative ammissibili
Potranno essere presentate richieste di contributo per interventi di adeguamento del posto di lavoro alle limitazioni funzionali della persona con disabilità fisica oppure intellettiva o psichica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Gli interventi di adeguamento possono concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
acquisizione (acquisto/noleggio/leasing) di attrezzature e dotazioni strumentali dedicate, eliminazione di barriere architettoniche, acquisizione di particolari apparecchiature hardware e software o altro necessario, acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti, attivazione di postazioni di lavoro a distanza di telelavoro o smart working, consulenza tecnica specialistica per l’adozione e la realizzazione di una soluzione ragionevole nella misura massima del 15 per cento del totale del contributo richiesto.
Gli interventi dovranno interessare sedi di lavoro ubicate nel territorio dell’Emilia-Romagna e dovranno riferirsi a:
- Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori disabili già in forza ai sensi della Legge n. 68/99:
1.a realizzati a partire dal 01 gennaio 2023;
1.b da realizzare e/o in via di progettazione.
In questi casi, se il lavoratore è assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve risultare in forza al datore di lavoro richiedente sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’invio della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse.
Se altresì il lavoratore è assunto con un rapporto di lavoro a termine, il contratto di lavoro deve prevedere la permanenza dello stesso per almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e dovrà risultare in forza anche al momento dell’invio della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse.
- Adeguamenti finalizzati ad effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della legge n. 68/99, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione. In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda, e deve risultare assunto al momento dell’invio della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse.
Il datore di lavoro potrà presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori. In questo caso l’azienda potrà presentare un’unica istanza allegando i progetti riferiti ai singoli lavoratori interessati.
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi l’intervento in termini di miglioramento dell’organizzazione e/o delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stralcio della diagnosi funzionale oppure certificato del medico competente, ove non siano già depositati agli atti del competente Ufficio del Collocamento mirato.
Contributi
Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione degli interventi afferenti all’Avviso, di cui al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, Art. 19 della Legge Regionale n. 17/2015, sono complessivamente pari a € 349.586,16.
Non più del 30% delle risorse disponibili potrà essere destinato a datori di lavoro pubblici.
Con riferimento alla presente procedura e relativamente alle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso lavoratore, si precisa che:
- per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ex L. 68/99, il contributo a carico del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili non può essere superiore all’80% della spesa totale sostenuta o prevista, al netto dell’IVA, sino a un massimo di 29.000,00 euro per ciascun lavoratore disabile;
- per i datori di lavoro non obbligati, compresi i soggetti già ottemperanti prima di aver effettuato l'assunzione oggetto di domanda, che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, co. 1, L.68/99, il contributo a carico del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili potrà essere pari al 95% della spesa totale sostenuta o prevista, al netto dell’IVA, sino a un massimo di 29.000,00 euro per ciascun lavoratore disabile;
- le spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico saranno rimborsate per intero.
Si considera quale “spesa sostenuta dal datore di lavoro” l’importo al netto dell’IVA, risultante da regolare fattura con indicazione della realizzazione degli interventi.
In caso di richiesta di ulteriori e aggiuntivi contributi oltre al limite massimo di cui sopra, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 05/02/2024, si fa presente che:
- per un singolo lavoratore, la stessa impresa potrà richiedere eventuali successivi contributi, ciascuno nel limite massimo di euro 29.000,00, finalizzati a corrispondere a nuove/aggiuntive/differenti esigenze, solo decorsi 12 mesi dalla data di richiesta di concessione del precedente contributo a questa Agenzia regionale per il lavoro, ivi compresi i benefici concessi dai 2 precedenti avvisi;
- tutti gli interventi di adeguamento dovranno riferirsi ad assunzioni di lavoratori, già individuati e disponibili all’assunzione, o a lavoratori già in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi dalla data di richiesta di concessione dell’ultimo contributo all’Agenzia regionale per il lavoro.
I contributi concessi ai sensi dell’Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L187/1 del 26/06/2014).
Il riferimento regionale in materia di aiuti di stato all’occupazione sono le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 412/2015 “Approvazione regime di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014” art. 9 allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, così come modificata dalla
- n. 1872 del 14/12/2020 “Proroga del regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (UE) n. 972/2020. Modifiche alla delibera di Giunta n. 412/2015”.
Procedure e termini
Le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita modulistica pubblicata sulle pagine web dell’Agenzia Regionale per il Lavoro all’indirizzo: https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi e dovranno essere e sottoscritte a cura del legale rappresentante dell’azienda o con firma autografa - in tal caso va allegato il documento di identità in corso di validità - oppure con firma digitale, e inviate all’Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata, all’indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 31/12/2024.