SERVIZIO LAVORO PREVIDENZA CIRCOLARE N. 92
Il Dm n. 78 del 22-6-2026 del Ministero del lavoro (Gu n. 156 dell’8-7-2026) ha individuato le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro, che comportano la perdita di benefici normativi e contributivi.
Il provvedimento nasce dalle modifiche introdotte al comma 1175 dell’articolo 1 della Legge n. 206/2006 dal Dl n. 19/2024.
La norma prevede che per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è necessario
Il Dl 19 affidava al Ministero del lavoro la definizione delle violazioni rilevanti: il Dm n. 78 adempie ora alla disposizione1.
Il decreto precisa che, ai fini della sospensione dei benefici, le violazioni sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 698/1981 divenute definitive.
Invece, le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione.
L’allegato A del decreto contiene l’elenco delle violazioni e per ciascuna il numero di mesi di sospensione dai benefici; che si tratti di questo si deduce dalla lettura del testo in quanto la natura della colonna relativa a questo dato non ne esplicitato.
Le tabelle nella circolare allegata