Circolari

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI E TURISMO

La circolare n. 11 del servizio Lavoro e Previdenza sulla legge di Bilancio

martedì 7 gennaio 2025

Con la legge di bilancio, viene riproposto anche per il 2025[1] il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo e degli stabilimenti termali di strutture turistico-alberghiere (commi 395-398 dell'articolo 1).

 

Vediamo in sintesi il provvedimento che non presenta significative differenze rispetto a quello precedente.

Destinatari sono i lavoratori:

  • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 legge n. 287/1991),
  • del comparto del turismo,
  • degli stabilimenti termali.

 

Il trattamento integrativo è invariato (15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del Dlgs 66/2003 effettuate nei giorni festivi) e non concorre alla formazione del reddito.

 

È stato confermato che l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Il riferimento è al periodo d'imposta 2024 (in precedenza era, ovviamente, il 2023).

 

Il trattamento integrativo speciale è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

 

Rimangono invariate le disposizioni operative:

  • Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
  • Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (il codice tributo utilizzato nel 2023-2024 era il 1702).

 

 

[1] Nel 2023 il provvedimento era previsto per il periodo 1/6-21/9, nel 2024 per quello 1/1-30/6.

 

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE N. 11

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