L’articolo 1 del Dl n. 84 del 17-6-2025 (Gu n. 138 del 17-6-2025) contiene una significativa modifica alla norma in materia di tracciabilità delle spese di trasferta introdotta dalla Legge di bilancio 2025 (circolare n. 14/25).
Probabilmente rendendosi conto della problematicità dell’adempimento, il Governo ha deciso di limitare le norme sulla tracciabilità per i rimborsi per spese di trasferta a quelle svolte in Italia.
Ricapitoliamo la questione.
La Legge di bilancio 2025 ha aggiunto un periodo all’articolo 51 comma 5 del Tuir (indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti) stabilendo che i rimborsi delle spese di trasferta non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali soltanto se i pagamenti delle stesse spese sono stati eseguiti con sistemi tracciabili.
La tracciabilità è data dal bonifico bancario o postale (sistema oggettivamente improbabile per pagare qualsiasi prestazioni mentre si è “in movimento”.
In alternativa si possono utilizzare carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (articolo 23 Dlgs 241/1997).
Il Dl 84 limita ora l’obbligo alle spese indicate sopra sostenute nel territorio dello Stato.
La modifica è retroattiva in quanto si applica (articolo 1 comma 3) alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ricordiamo che queste disposizioni riguardano anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del Tuir.
La stessa disposizione è stata estesa ai percettori di redditi di lavoro autonomo modificando l’articolo 54 del Tuir.
Il comma 2 prevede la non concorrenza al reddito delle spese dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, peraltro senza prevede esplicitamente la tracciabilità, ma soltanto l’analiticità delle spese.
A scanso di equivoci, viene ora inserito il comma 2bis che prevede la tracciabilità per le spese di viaggio sostenute nel territorio dello Stato.
Anche in questo caso la modifica si applica alle spese sostenute nel 2025.
Citiamo soltanto che lo stesso articolo 1 contiene ulteriori modifiche relativa allo stesso tema per altre tipologie di reddito.
I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.