I commi 81-83 dell’articolo 1 delle Legge di bilancio 2025 introducono norme stringenti in materia di tracciabilità delle spese di trasferta rimborsate.
All’articolo 51 comma 5 del Tuir (indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti) è aggiunto un periodo nel quale si stabilisce che i rimborsi delle spese di trasferta non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali soltanto se i pagamenti delle stesse spese sono stati eseguiti con sistemi tracciabili.
La tracciabilità è data dal bonifico bancario o postale (sistema oggettivamente improbabile per pagare qualsiasi prestazioni mentre si è “in movimento”.
In alternativa si possono utilizzare carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (articolo 23 Dlgs 241/1997).
Come quasi tutte le disposizioni contenute nella legge di bilancio, anche queste entrano in vigore l’1-1-2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31-12-2024).
Queste disposizioni riguardano anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del Tuir.
Nell’elenco delle spese che devono essere pagate in modo tracciabile non rientrano, ovviamente, i costi chilometrici chiesti a rimborso dai dipendenti.
I nuovi adempimenti hanno un impatto molto forte sull’organizzazione aziendale e richiedono una immediata informazione ai lavoratori che dovranno effettuare i pagamenti in modo tracciabile con tutte le difficoltà in caso di piccole somme, di mancato funzionamento del pos ecc.
Le cooperative potranno valutare se utilizzare un sistema di indennità di trasferta con le esenzioni previste dallo stesso comma 5
Per completezza segnaliamo che analoga modifica è stata apportata
- all’articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo
- all’articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro
- all’articolo 108, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza
Il comma 82 prevede che queste disposizioni si applichino anche ai fini dell’Irap.
I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE 14 IN FORMATO SCARICABILE