Circolari

RINUNCIA AD ACCREDITO CONTRIBUTIVO E PERCEZIONE DEL RELATIVO IMPORTO

Istruzioni Inps

mercoledì 25 giugno 2025

La circolare Inps n. 102 del 16-6-2025 fornisce le istruzioni operative relative alle norme della Legge di bilancio 2025 (comma 161) per favorire la permanenza in servizio dei lavoratori dipendenti privati.

La norma è stata introdotta dall’articolo 1 comma 286 della Legge di Bilancio 2023 (legge 286/2022). Le modifiche, operanti fino al 31-12-2025, sono semplici specifiche rispetto al testo previgente.

Il provvedimento è rivolto ai lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, entro il 31-12-2025, maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile (articolo 14.1 Dl 4/2019) o alla pensione anticipata (articolo 24 comma 10 Dl 201/2011) che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.

Il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo (21-3-2025 - Gu 12-5-2025).

I lavoratori individuati sopra, che, avendo maturato entro il 31-12-2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione Ivs o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per le predette forme di pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

A questo proposito occorre tenere conto delle norme che posticipano la decorrenza della pensione.

La rinuncia produce i seguenti effetti:

  • Il datore di lavoro non deve versare i contributi Ivs a carico del lavoratore mentre resta fermo il versamento della quota Ivs a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro. I contributi per le contribuzioni minori sono comunque dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore.
  • Gli importi non versati sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

Riprendiamo il testo della circolare Inps per le parti di interesse dei datori di lavoro.

 

Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984) o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 Dl n. 201/2011) o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

In questi casi l’articolo 1 comma 5 del decreto attuativo prevede, infatti, che al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.

La rinuncia ha effetto per tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (che sarà informato direttamente dall’Istituto mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”).

La rinuncia all’accredito è revocabile e produce effetti dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

 

Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero

Per determinare la decorrenza del non versamento all’Inps e del contestuale riconoscimento al lavoratore, occorre tenere conto delle norme relative alla decorrenza del trattamento pensionistico. 

In particolare, per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

  • sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
  • nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La pensione anticipata di cui all’articolo 24 comma 10 del Dl n. 201/2011 decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

 

Assetto, misura e durata dell’incentivo

L’abbattimento contributivo riguarda la quota di contribuzione Ivs dovuta dal lavoratore (compreso l’eventuale contributo aggiuntivo) che viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi.

Queste somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51 comma 2 lettera i-bis) del Tuir).

Questo l’esempio relativo a un lavoratore con retribuzione lorda mensile di 2.000 euro e aliquota Ivs 9,19%.

La quota non detratta sarà di euro 183,80 e l’imponibile fiscale di euro 1.816,20 (2.000-183,80).

In questo caso il beneficio fiscale è di euro 42,14 (183,80*23% aliquota per il primo scaglione fino a 28.000 euro annui).

L’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Non trattandosi di un incentivo all’assunzione non si applicano i principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 Dlgs 150/2015).

Come pure, non essendo un beneficio per il datore di lavoro, non è richiesto il possesso del Durc (articolo 1 comma 1175 Legge 296/2006). 

 

Effetti sui trattamenti pensionistici

La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo mentre per la quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Trattandosi di un incentivo potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, non opera la normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo si sostanzia nel mancato versamento della quota IVS a carico del lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, e nell’erogazione dei corrispondenti importi direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.

È quindi applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente, dall’altro, non è strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l’applicabilità delle agevolazioni su tale quota.

Ricordiamo che dal 2025 non opera più l’esonero contributivo per i lavoratori con retribuzione fino a 2.692 euro mensili.

Riportiamo di seguito il passaggio in cui l’Istituto individua le situazioni in cui il beneficio non è applicabile, tra le quali per noi si evidenzia quella dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali.

Ad esempio, articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero” e allo sgravio disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 457/1997.

 

Procedura di riconoscimento

Sul punto, trattandosi di un onere del lavoratore, segnaliamo che soltanto dopo la comunicazione dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può

  • non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore
  • procedere all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

 

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero

I paragrafi successivi della circolare INPS sono dedicati all’esposizione dei dati nel flusso Uniemens e alle modalità applicazione per i rapporti di lavoro domestico.

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