Circolari

RINUNCIA ACCREDITO CONTRIBUTIVO - EROGAZIONE AL LAVORATORE DEL RELATIVO IMPORTO

La circolare servizio lavoro previdenza n. 50

giovedì 9 aprile 2026

La circolare Inps n. 42 del 3-4-2026 riprende il tema della proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31-12-2026, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata (art. 1 co. 194 Legge n. 199/2025 circolare n. 5/26).

 

La norma è già presente nel nostro ordinamento da alcuni anni inizialmente riservata a potenziali percettori della pensione anticipata flessibile e, dal 2025, a tutti coloro che rinunciano a una pensione anticipata.

La legge di bilancio 2026 ha esteso il beneficio ai lavoratori dipendenti che matureranno entro il 31-12-2026 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata[1].

 

La circolare sintetizza in questo modo la situazione che si è creata nel 2026 per la generalità dei lavoratori dipendenti (per i casi particolari e le modalità di presentazione della domanda, rinviamo alla circolare).

La facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento… riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:

  • entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
  • entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

 

 

[1] Se il lavoratore rinuncia alla pensione:

- il datore di lavoro non versa il contributivo Ivs carico del lavoratore (continua invece a versate la propria quota di contributi e quindi la posizione assicurativa del lavoratore dipendente continua a essere alimentata da questa quota);

- i contributi Ivs a carico del lavoratore non versati sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

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