Circolari

POLIZZE RISCHIO MORTE - REGIME FISCALE (E CONTRIBUTIVO)

La circolare 90/2024 del Servizio Lavoro Previdenza

venerdì 15 novembre 2024

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 218/2024 del 6-11-2024, affronta il tema della imponibilità dei premi per le polizze a tutela del rischio morte.

La questione è così riassumibile: il datore di lavoro ha sottoscritto una polizza collettiva a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) in favore del proprio personale.

La richiesta è se i lavoratori possano godere della detrazione per oneri del 19% di cui all'art. 15, co. 1, lett. f) del Tuir e se contemporaneamente il datore di lavoro può far valere la mancata concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Tuir.

 

Come di consueto l’Agenzia richiama il quadro normativo e in particolare:

  • L’articolo 51, comma 1, del Tuir relativo all’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51, in base ai quali alcuni componenti non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.
  • Il successivo comma 3, ultimo periodo prevede relativo alla non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di euro 258,23 (aumentato per il 2023 e il 2024[1]).
  • La circolare n. 326 del 23-12-1997 (punto 2.1) in base alla quale …concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.
  • La circolare n. 7/E del 25-6-2021, n. 7/E ha chiarito la spettanza della detrazione anche per i premi relativi ad una polizza vita collettiva relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale per la quota di premio rimasta effettivamente rimasto a carico del lavoratore.

 

La conclusione, ovvia, dell’Agenzia è che i premi assicurativi (ovviamente qualora il loro valore sia inferiore alla soglia di esenzione) non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in questo caso però non possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir in quanto non rimasti a carico del lavoratore/contribuente.

 

Considerate le norme di equiparazione degli imponibili fiscale e previdenziale, l’importo dei premi delle polizze in esame (tenuto conto delle soglie previste dal comma 3 dell’art. 51) non rileva neanche ai fini contributivi.

 

[1] Per l’anno 2023 solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico il limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente era di euro 3.000 (cfr. circolare 1° agosto 2023, n. 23/E).

Per l’anno 2024 la non concorrenza alla formazione del reddito è stata fissata a 1.000 euro innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (cfr. circolare 7 marzo 2024, n. 5).

L’Agenzia ricorda che anche in questi casi il superamento dei limiti indicati comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

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