Con l’art. 1 del DL 175/2025, entrato in vigore il 22/11/2025, è stato stabilito che le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta 5.0 di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.
Relativamente alle comunicazioni presentate nell’intervallo dal 7/11/2025 al 27 novembre 2025 (entro le ore 18:00), in caso:
- di dati non correttamente caricati o
- di presentazione di documentazione con informazioni incomplete o non leggibili,
le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Il 27/11/2025 è pertanto il termine ultimo per prenotarsi al credito d’imposta transizione 5.0, comunicando il progetto di innovazione, mentre il 6/12/2025 è ultimo giorno per integrare, eventualmente, la documentazione incompleta, non corretta o illeggibile.
Il testo del DL 175, relativo al piano Transizione 5.0, approvato il 20/11/2025 ed entrato in vigore il 22/11/2025, introduce una doppia scadenza che definisce in modo chiaro le procedure che le imprese devono seguire per non perdere l’accesso agli ultimi fondi previsti per la misura.
Come noto, con il raggiungimento del plafond di 2,5 miliardi di euro, lo scorso 7 novembre, si è aperta una lista d'attesa per avere accesso ai crediti d'imposta, pertanto, occorrerà valutare quanti dei progetti trasmessi tra il 7/11 e il 27/11/2025 presentano i requisiti e assicurare il corrispondente rifinanziamento (il DL approvato il 20/11, stanzia in via precauzionale solo 250 milioni, ma verosimilmente sarà necessario un consistente rifinanziamento!).
Le comunicazioni corredate da:
- descrizione del progetto di investimento,
- il relativo costo
- e la certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti
dovranno essere presentati, come anticipato, entro e non oltre le ore 18:00 del 27/11/2025.
In caso:
- di dati non correttamente caricati o
- di presentazione di documentazione con informazioni incomplete o non leggibili,
su apposita richiesta del Gse, le imprese avranno la possibilità di apportare le dovute integrazioni/modifiche, entro il 6 dicembre 2025.
Nel caso in cui le imprese non rispondano alle richieste di integrazione o modifica sollevate dal GSE, si avrà come conseguenza il mancato perfezionamento della domanda, inoltre è stato chiarito che, la carenza di elementi relativi alla certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici, non possono in ogni caso essere sanati.
Per quanto riguarda invece il cumulo con i crediti d’imposta 4.0, il decreto lo interpreta in modo restrittivo, specificando che l'impresa non può presentare domanda «per i medesimi beni oggetto di agevolazione».
In altre parole, le imprese che:
- entro il 22/11/2025, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambe le agevolazioni
devono optare,
- entro il 27/11/2025, per una delle due misure (in modalità telematica).
Si ricorda che, nel caso in cui l’impresa decida di optare per il credito d’imposta transizione 5.0 e che questo non gli venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accesso al credito 4.0 (previa verifica dei requisiti). Quanto anzi detto, sempre che vi siano risorse disponibili per l’agevolazione “sostitutiva”.
E in caso sia già stata effettuata la comunicazione di completamento?
In questo caso, ovvero qualora la comunicazione di completamento dell’investimento sia già stata trasmessa, e previa comunicazione da parte del GSE, l’impresa sarà tenuta, entro 5 giorni e a pena di decadenza, a dichiarare la rinuncia alle risorse prenotate relative al credito d’imposta non utilizzato; successivamente, il GSE procederà allo svincolo delle somme.