Il Ministero del lavoro ha emanato il Dm (n. 170 del 20-11-2024) per il completamento delle attività volte ad assicurare lo scambio dei dati tra gli enti di vigilanza in merito alle violazioni in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale all’interno del Portale nazionale del sommerso.
Trattandosi di un provvedimento che non immediata operatività e che dovrà essere completato con ulteriori azioni, forniamo soltanto alcune indicazioni.
Entro il 30-5-2025 dovranno essere completate le attività per assicurare l’interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale all’interno del Portale nazionale del sommerso.
La gestione del Portale spetta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che dovrà stipulare protocolli di intesa con l’INPS, l’INAIL, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per formalizzare le modalità di accesso al Portale da parte dei soggetti suindicati e di condivisione dei verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati in relazione ai provvedimenti adottati in sede di accertamento.
Il Portale nazionale del sommerso è alimentato con i dati elencati di seguito che saranno ricavati dall’attività ispettiva e periodicamente aggiornati:
a) dati identificativi del fascicolo;
b) dati identificativi dell’ispezione;
c) dati identificativi della richiesta d’intervento;
d) dati relativi alla contestazione di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
e) dati relativi alla contestazione di violazioni in materia di salute e sicurezza;
f) dati relativi all’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) dati inerenti alle violazioni in materia contributiva;
h) dati inerenti alle violazioni in materia assicurativa;
i) dati inerenti alle violazioni in materia fiscale;
l) dati inerenti alle violazioni di carattere penale e ai conseguenti provvedimenti giudiziari
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di lavoro, di salute e sicurezza e legislazione sociale;
m) dati inerenti alle diffide accertative di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
n) dati relativi alla comunicazione di regolarità.
I dati saranno resi fruibili sia a livello analitico per singolo operatore economico che in forma aggregata a livello settoriale e provinciale per rispondere anche a finalità analitiche e statistiche come previsto nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.
Altri soggetti, oltre a quelli già indicati nel Dm, potranno essere individuati con successivo Dm.
È prevista anche l’interoperabilità tra il Portale nazionale del lavoro sommerso e la Piattaforma Inps per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso (si veda la circolare n. 91/24).
Sono anche previste norme per il monitoraggio delle attività previste dal decreto e il trattamento dei dati personali.
Come spesso accade è anche prevista una clausola di invarianza finanziaria che spesso rende inefficaci anche i provvedimenti animati dalle migliori intenzioni.