I commi 386-391 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 regolano alcune misure di welfare aziendale prevedendone l’esclusione dall’imponibile fiscale e, in alcuni casi, da quello contributivo.
- Misure per favorire la mobilità del personale (commi da 386 a 389)
La prima misura è volta a favorire la mobilità del personale a fronte degli alti costi di affitto in alcune/molte località.
Ecco il provvedimento per punti:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati
- dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1-1 a 31-12-2025
- con reddito di reddito di lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione
- che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza
- non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui
- l’esclusione riguarda soltanto l’imponibile fiscale e non quello contributivo.
Come si vede i vincoli sono molti.
Il provvedimento non è retroattivo riguardando soltanto le nuove assunzioni, ma soprattutto non è esteso ai contributi.
Tenendo conto dell’importo massimo, il contributo a carico del lavoratore è di 459,50 euro con aliquota del 9,19%. Per il datore di lavoro il costo contributivo (Inps e Inail) è variabile. Considerando un’aliquota complessiva del 30%, l’importo è di 1.500 euro.
Bisogna anche considerare che si introduce una ulteriore eccezione al concetto unicità delle basi imponibili, poco condivisibile.
Si precisa, e in questo caso riteniamo che si tratti di disposizioni eque, che queste somme rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per ottenere il beneficio fiscale il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione (articolo 46 del Dpr 445/2000) attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. Il comma 389 non lo prevede, ma il lavoratore dovrà anche autocertificare il reddito percepito nell’anno 2024.
- Ampliamento dell’area di esenzione fiscale per il welfare aziendale (commi 390-391)
Anche quest’anno la Legge di bilancio prevede una deroga a quanto previsto dall'articolo 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del Tuir.
Il provvedimento è di più ampio respiro riguardando i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 e nei contenuti è sostanzialmente simile a quello adottato per il 2024.
Si stabilisce, infatti, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (norma già presente nel Tuir), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai dato lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n del 1986. I datori di lavoro provvedono al l’attuazione del presente comma previa in formativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Per usufruire dell’ampliamento della fascia di esenzione, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il 2024 con la circolare n. 5/E del 7-3-2024 (vedi nostra circolare n. 20/24) alla quale rinviamo.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE N. 10 DEL SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA