Circolari

DISOCCUPAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nella circolare n. 6, l'esame delle norme contenute nella legge di bilancio 2025

martedì 7 gennaio 2025

Raggruppiamo una serie di norme in materia di naspi e di ammortizzatori sociali che sono contenute nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025

 

  1. Naspi (comma 171)

 

Il comma 171 interviene sull’articolo 3 comma 1 del Dlgs 22/2015 ampliando i requisiti per l’accesso alla Naspi (viene introdotta la lettera c-bis).

 

Questo il nuovo testo del comma 1.

1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (il requisito cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1-1-2022).

c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 (si tratta delle dimissioni per giusta causa e dei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 604/1966) e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (dimissioni della lavoratrice madre fino al compimento di un anno di vita del bambino).

Quest’ultimo requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Su questa lettera c-bis) occorrerà un approfondimento considerato che sembra essere una condizione molto specifica relativa alle dimissioni collocata in un contesto di requisiti generali.

 

  1. Integrazioni salariali

 

  1. Settore pesca (comma 188)

È stato riproposto anche per il 2025 lo stanziamento di 30 milioni di euro per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di fino a 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente del settore della pesca compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (Legge 250/1958) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

 

 

 

  1. Aree di crisi industriale complessa (comma 189)

Sono stati rifinanziati con 70 milioni di euro gli interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in queste aree.

Le regioni, nel 2025 potranno destinare queste risorse, oltre ai residui degli anni precedenti, anche per finanziare il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

 

  1. Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (comma 191)

L’intervento è prorogato anche per l’anno 2025 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi.

Sono destinatarie del provvedimento le aziende che hanno cessato o cessino l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

 

  1. Cigs per dipendenti del gruppo ILVA (comma 192)

Il trattamento è prorogato anche per l’anno 2025.

Destinatari sono i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

  1. Proroga del periodo di cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (comma 193)

Il provvedimento contenuto nell’articolo 22bis del Dlgs 148/2015 è ulteriormente prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Si tratta di imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro.

 

  1. Lavoratori socialmente utili (comma 194)

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78 comma 2 della legge 388/2000 per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31-12-2025.

 

  1. Lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 195)

La misura è rifinanziata anche per l’anno 2025 nel limite di 20 milioni di euro.

 

  1. Imprese di interesse strategico nazionale (comma 196)

È possibile la proroga, fino al 31-12-2025, dei periodi cigs per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

In questo caso non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento) del Dlgs 148/2015.

 

  1. Formazione attraverso il Programma Gol (comma 197)

Le risorse assegnate alle regioni, nel l’ambito del programma Gol, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nel programma stesso.

 

  1. Assegno di inclusione (comma 198)

Il comma interviene su molti aspetti dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro ampliando le tutele e adeguando gli stanziamenti.

 

  1. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 200)

Gli stanziamenti per il Fondo sono incrementati per gli anni 2025, 2026 e 2027.

 

 

  1. Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società Ilva (comma 201-205)

Il Fondo è aumentato per gli anni 2025, 2026 e 202. Le risorse sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa in amministrazione straordinaria.

 

SCARICA LA CIRCOLARE N. 6 DEL SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

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