Circolari

DECRETO SICUREZZA: NOVITÀ SU APPRENDISTATO E SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DETENUTI CHE LAVORANO ALL'ESTERNO

La circolare 82/2025 del Servizio Lavoro

martedì 24 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2025, n. 131, è stata pubblicata la Legge n. 80/2025 di conversione del D.L. n. 48/2025 (c.d. "Decreto Sicurezza").

In particolare, in sede di conversione in legge, sono state confermate le novità introdotte dal citato decreto e quindi:

  • l'estensione dello sgravio contributivo del 95% di cui al D.M. n. 148/2014 anche alle assunzioni di detenuti e internati ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative sociali;
  • la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante anche con soggetti detenuti e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e assegnati al lavoro all'esterno degli istituti carcerari.La materia è stata trattata, all’epoca della pubblicazione del D.M. 148/2014. Solo nel 2019, quindi a distanza di cinque anni dal DM, l’Inps, con la circolare n. 27/2019, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dei benefici contributivi spettanti alle cooperative sociali.

Applicazione dello sgravio contributivo della Legge Smuraglia

Come noto, con la Legge 193/2000 (Legge Smuraglia), al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, è stata prevista la possibilità che gli stessi possano prestare attività lavorativa, all'interno o all'esterno del carcere, al ricorrere di determinate condizioni. In tali casi sono concesse agevolazioni di natura contributiva e fiscale, che variano sia in relazione alla tipologia di datore di lavoro che assume, sia in virtù della sede di svolgimento dell'attività.

In relazione al beneficio contributivo previsto per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati, l'articolo 35 del Decreto Sicurezza amplia i soggetti beneficiari, permettendo che possano accedervi altresì le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all'esterno degli istituti penitenziari.

In precedenza, la distinzione tra lavoro svolto all'interno o all'esterno del carcere assumeva rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni contributive previste in quanto:

  • per le cooperative sociali i benefici trovavano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute o internate svolgono l'attività lavorativa;
  • le aziende pubbliche e private erano invece ammesse alle agevolazioni limitatamente alle persone impiegate in attività lavorative che si svolgono all'interno dell'istituto penitenziario.

L'articolo 35 del Decreto Sicurezza estende il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla Legge n. 193/2000, disponendo che all'esonero contributivo in esame possano accedere anche le imprese pubbliche e private per le assunzioni di detenuti e internati ammessi al lavoro esterno.

Caratteristiche dell’agevolazione

Come noto, l'abbattimento del 95% dei contributi INPS dovuti per l'assunzione dei suddetti soggetti vale sia sulla quota a carico dei datori di lavoro, sia su quella a carico dei lavoratori, e può essere richiesto con riferimento alle assunzioni con:

  • contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time;
  • contratto di apprendistato;
  • rapporti di lavoro intermittente;
  • contratti di somministrazione.

Sono esclusi dalla riduzione contributiva i rapporti di lavoro domestico.

La durata del beneficio varia a seconda della durata del rapporto di lavoro e si estende fino al momento in cui il lavoratore si trova nella condizione di detenuto o internato. In seguito, possono verificarsi due situazioni:

  • l'incentivo si estende ai 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, se l'assunzione è avvenuta mentre il soggetto era ammesso al regime della semilibertà o al lavoro esterno;
  • l'incentivo si estende per i 24 mesi successivi allo stato detentivo laddove, invece, il lavoratore non abbia beneficiato della semilibertà ovvero non sia stato assegnato al lavoro all'esterno, sempre che l'assunzione sia avvenuta comunque mentre l'interessato si trovava ristretto in carcere.

Lo sgravio contributivo è cumulabile con gli altri incentivi che assumono natura economica, mentre non è cumulabile, per il medesimo lavoratore, con altri incentivi che consistono in una riduzione contributiva in senso stretto.

Accesso all'agevolazione

Lo sgravio contributivo è ammesso previa stipula di un'apposita convenzione per l'inserimento lavorativo stipulata con l'amministrazione penitenziaria e finalizzata a fornire un'opportunità di lavoro a detenuti e internati.

A tal proposito, l'articolo 34 del Decreto Sicurezza prevede che laddove sia stata avanzata una proposta di convenzione, l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi nel merito entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta stessa, indicando fin da subito le condizioni e le prescrizioni necessarie ai fini dell'approvazione.

La convenzione racchiude l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, le disposizioni in materia di formazione e il trattamento retributivo.

L'accesso al beneficio è possibile attraverso l'invio del modulo "DETI", disponibile sul sito dell'Istituto, all'interno dell'applicazione "DiResCo", cui seguirà l'attribuzione del codice autorizzazione "4V" che consentirà l'esposizione del credito nelle denunce contributive.

L'istanza deve essere inoltrata ogni anno, anche con riferimento ai lavoratori già autorizzati negli anni precedenti, e il relativo accoglimento soggiace alla verifica della disponibilità delle risorse stanziate a tal fine.

Apprendistato professionalizzante

Come noto, l'articolo 47, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015 contempla la facoltà di instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante anche oltre il 30° anno di età con i beneficiari di:

  • indennità di mobilità,
  • un trattamento di disoccupazione,
  • espulsi dai processi produttivi, ai fini di consentire la qualificazione professionale degli stessi o di conseguire una nuova qualificazione professionale.

L'articolo 36 del Decreto Sicurezza prevede, ora, la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato per qualificazione o riqualificazione professionale senza limiti di età (ai sensi dell'articolo 47, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015) anche con i soggetti condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e con i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Nuove modalità di organizzazione del lavoro negli istituti penitenziari

L'articolo 37 del Decreto Sicurezza ha previsto alcune modifiche nei criteri di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario. I nuovi criteri puntano a:

  • valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento sanzionatorio e incoraggiando l'interazione con le imprese;
  • semplificare le relazioni imprese-strutture penitenziarie;
  • prevedere la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di avvalersi di modelli organizzativi di co-gestione privi di rapporti sinallagmatici;
  • riconoscere le prestazioni lavorative svolte da soggetti detenuti o internati ai fini curriculari e formativi;
  • agevolare l'accoglimento di commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
  • valorizzare la collaborazione con gli organismi di vertice dei diversi ordini professionali, con il CNEL e con il Garante dei detenuti, allo scopo di incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.
Resta informato