Il comma 48 della Legge di bilancio sostituisce la lettera a) comma 4 dell’articolo 51 del Tuir che definisce il controvalore degli autoveicoli assegnati ai lavoratori per uso promiscuo.
Il comma 4 definisce il controvalore di alcuni “generi in natura” che altrimenti dovrebbero essere sottoposti a tassazione coi criteri del precedente comma 3 (peraltro modificato dal decreto legislativo 192/2024 – nostra circolare n.101/24).
Il controvalore, come in precedenza, è calcolato in base alle tabelle Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tuttavia, cambiano sensibilmente le percentuali da applicare:
- 50% dell’importo nella generalità dei casi;
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Il cambiamento è motivato, nel testo normativo, dal “raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici”.
La norma riguarda i contratti stipulati a decorrere dal 1-1-2025. Riteniamo che si tratti di quelli stipulati tra il datore di lavoro e il venditore/noleggiatore del veicolo.
La precisazione è importante in quanto dovrebbero essere esclusi i contratti stipulati prima di questa data, sia con veicoli già assegnati sia con assegnazione del veicolo nell’anno successivo.
In questo caso però è necessaria un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che dal 2020 le tabelle contengono gli importi in base alle diverse percentuali stabilite in relazione alle emissioni di co2. Quindi per le auto immatricolate e concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 è previsto:
- per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km - 25%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km - 30%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km - 50%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km - 60%.
A titolo di esempio, è riportata una tabella in cui sono indicati per una Fiat 500 il costo per chilometro, il controvalore convenzionale annuo su 15.000 chilometri secondo le tabelle Aci per l’anno 2024 pubblicate nella Gu n. 298/2023 e il valore del benefit calcolato in base alle nuove disposizioni.
Nelle colonne successive sono indicati i costi 2024 (ipotizzando per il motore a benzina emissioni di 105 g/km e per le altre inferiori a 60) e il differenziale.
Alimentazione
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Costo per km
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Valore su 15.000 km
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Proiezione Valori 2025
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Valori 2024
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Differenza
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10%
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20%
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50%
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30%
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25%
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benzina
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0,3832
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5.748
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2.874
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1.724
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+1.150
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elettrica
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0,3825
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5.738
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574
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1.434
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-860
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plug in
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0,3825
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5.738
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1.148
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1.434
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-286
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Infine, bisogna tener presente che il comma 4 definisce un valore del genere in natura al quale devono essere applicate le regole del comma 3: se il controvalore del benefit supera il limite di 258,23 (aumentati nel 2025 a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 che quelli che hanno uno o più figli a carico) l’intero importo è assoggettato a Irpef e contributi.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE SCARICABILE