Il messaggio Inps n. 269 del 23-1-2025 interviene sul tema del contributo addizionale Naspi alla luce dell’interpretazione autentica dell’articolo 21 comma 2 del Dlgs 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato per stagionalità.
La norma è contenuta nell’articolo 11 della Legge 203/2024 (Collegato lavoro) e prevede che rientrino tra le attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR n. 1525/63, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa come individuate e definite da contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali).
La stagionalità è una delle situazioni in cui si possono superare alcuni dei limiti posti dalla legislazione in materia lavoro a termine che, in particolare, non sono soggetti alle norme in materia di
- Durata massima (articolo 19 Dlgs 81/2015)
- Obbligo di causali (articolo 19 Dlgs 81/2015)
- Proroghe e rinnovi (articolo 21 Dlgs 81/2015)
- Stacco tra un contratto e l’altro (articolo 21 Dlgs 81/2015)
- Limiti numerici (articolo 23 Dlgs 81/2015)
- Contributo addizionale (articolo 3 comma 28 Legge 92/2012).
L’Istituto non entra nel merito del provvedimento citando solo l’ambito dell’articolo 21 comma 2 del Dlgs 81/2025 (che peraltro è il solo richiamato dal citato articolo 11) in tema dello stacco tra due contratti.
Occorre però tenere presente che l’articolo 21 comma 2 è citato dall’articolo 19, dall’articolo 21 comma 1 e dall’articolo 23.
A parte questa puntualizzazione, il messaggio individua l’ambito in cui permane l’applicazione del contributo addizionale Naspi e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
La ricostruzione compiuta dal messaggio è puntuale:
- la contribuzione addizionale Naspi è prevista dall’articolo 2 comma 28 della legge 92/2012
- il successivo comma 29 ne prevede l’esclusione per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr1525/1963 e dall’1-1-2013 al 31-12-2015 per quelle definite da avvisi comuni e da ccnl;
- la parte relativa alle attività stagionali di derivazione contrattuale non è stata reiterata;
- pertanto, dall’1-1-2016 per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal Dpr 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale Naspi;
- queste considerazioni valgono anche per l’aumento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro.
Per l’Inps l’interpretazione autentica non cambia questo quadro e pertanto, la fattispecie esonerativa di cui alla richiamata lettera b) del comma 29 dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2016, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr 1525/1963.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti per attività stagionali come definite dalla contrattazione collettiva è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.
Dal punto di vista operativo. ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.