Circolari

COMPENSAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI IN F24

Precisazioni dell’Inps

mercoledì 24 luglio 2024

L’INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, fornisce precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative riguardanti le compensazioni di crediti contributivi.

L’Istituto ricorda che l’art. 1, comma 97, lettera a), della legge n. 213/23 (legge di Bilancio 2024), ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/97, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.

La normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

Tuttavia, l’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, stabilisce che la decorrenza e le modalità applicative delle citate norme sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL.

L’Istituto evidenzia che “sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti”.

Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

Con un successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

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