Circolari

BONUS GIOVANI: ULTERIORE CONDIZIONE DI ACCESSO

Aggiunto un requisito per accedere al bonus giovani applicabile su tutto il territorio nazionale

mercoledì 25 giugno 2025

Col messaggio n. 1935 del 18-6-2025 l’Inps ha comunicato che, a seguito dell’intervento della Commissione europea, è stato aggiunto un requisito per accedere al bonus giovani applicabile su tutto il territorio nazionale (articolo 22 comma 1 del Dl 60/2024 - circolare lavoro previdenza n. 66/25).

 

L’ulteriore condizione è che l’assunzione incentivata comporti l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

La modifica opera per le assunzioni effettuate dall’1-7-2025 e allinea il bonus giovani con quello “donne” previsto dall’articolo 23 dello stesso decreto e per il bonus giovani assunti in area ZES di cui all’articolo 22 comma 3 del DL 60/2024.

 

Il messaggio precisa che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000: “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.

 

L’Istituto dovrà fornire le istruzioni che dovrebbero ricalcare quello per il bonus donne che, ad ogni buon conto, riportiamo di seguito (circolare lavoro previdenza n. 66/25).

Per l’esonero donne è richiesto che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

È specificata la consueta regola di computo per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

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