Circolari

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI A DISTANZA

La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

martedì 29 ottobre 2024

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 7020 del 25-9-2024, affronta da una angolatura particolare il tema delle autorizzazioni per il rilascio delle autorizzazioni relative ai controlli a distanza (articolo 4 Legge 300/1970[1]).

La conclusione sembra ovvia: le motivazioni della richiesta di autorizzazione devono riferirsi al datore di lavoro e non a terzi.

La situazione è però più complessa in quanto ci troviamo di fronte a un datore di lavoro non titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante.

Il caso proposto è quello è quello dell’installazione di sistemi Gps sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.

La necessità di installare i sistemi Gps sui veicoli in questo caso sembra dettata da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati col datore di lavoro.

L’Inl completa il quadro specificando che non di rado, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto.

Una istanza di questo tipo è respinta con queste motivazioni: le motivazioni giustificatrici richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto.

In caso di autorizzazione il beneficiario sarebbe il committente, mentre il legittimo istante potrebbe giovarsi (dei dati) solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto).

 

 

[1] Art. 4 - (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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