Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il Dm 11-6-2024, (in vigore dall’1-10-2024) che modifica le modalità di versamento contributo di esonero dall’assunzione di disabili nel caso previsto dall’articolo 5 comma 3bis della Legge 68/1999. È di conseguenza abrogato il Dm 11-3-2016.
La norma, modificata dall’articolo 5 comma 1 lettera b) del Dlgs 151/2015 consente ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di escludere dal computo per la determinazione della quota di assunzione di disabili degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Autocertificazione
I datori di lavoro devono autocertificare la situazione e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo ora di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Sarà disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.
In primo luogo, si ribadisce per i datori di lavoro interessati obbligo di autocertificazione che deve avvenire esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE.
L’autocertificazione è unica per ogni impresa e deve quindi contenere la situazione di tutte le province interessate all’esonero.
Il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza ai fini dell’obbligo mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara:
- la base di computo;
- il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
- la quota di esonero.
Per evitare esoneri che superano i posti da coprire si stabilisce che la quota di esonero non possa essere superiore:
- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
- alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge 68/99 (il personale di cantiere edile, gli addetti al trasporto e gli addetti del trasporto a fune).
In linea con le norme generali in materia di assunzione di disabili si prevede che in assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre.
Invece, in caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
C’è anche la possibilità di effettuare l’autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, se il datore di lavoro intende avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo.
In caso di incremento della quota di esonero, l’integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell’invio della nuova autocertificazione. La procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA.
Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta la decadenza dell’esonero. Di conseguenza il datore di lavoro deve presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
L’esonero parziale dall’obbligo di cui all’articolo 5 comma 3 è cumulabile con l’esonero autocertificato in esame a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.
Contributo esonerativo
L’articolo 4 del Dm è dedicato al contributo esonerativo.
L’importo, modificato dal Dm 193/2021, è di euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Modalità operative
Di seguito la parte del decreto dedicata alle modalità operative.
Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell’intero trimestre per il quale vengono versati.
I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica di cui all’articolo 3, comma 6, del presente decreto e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.
Pertanto, non sono considerate valide, ai fini della fruizione dell’esonero in oggetto, altre modalità di pagamento.
Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata e inizia a decorrere il periodo di fruizione dell’esonero ex articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999.
Disposizioni transitorie
I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore decreto (1-10-2024), fruiscono dell’esonero e intendono continuare ad avvalersene, devono inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Quindi, fino al 30-9-2024 continueranno ad essere utilizzare le attuali procedure.
La nuova autocertificazione, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.
In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione “in continuità, i datori di lavoro potranno comunque avvalersi della procedura ordinaria, senza tuttavia beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.