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TEMPI DI PAGAMENTO AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA

Indicazioni operative dal Ministero dei trasporti sulla nuova disciplina

giovedì 27 novembre 2025

Con la circolare numero 4505 del 19 novembre 2025 Il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei tempi di pagamento nel trasporto merci su strada, dopo l’entrata in vigore della Legge 18 luglio 2025 numero 105.

Norma che ha stabilito che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto, e tale condotta sia diffusa e reiterata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) possa attivare verifiche, anche su segnalazione diretta del creditore e procedere a comminare sanzioni pecuniarie, laddove sia accertato l’abuso; sanzioni che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente inadempiente.

La circolare ribadisce che la nuova disposizione non modifica il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto, che resta fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del vettore ma ricorda che la legge intende rafforzare gli strumenti di tutela delle imprese della filiera dei trasporti.

Le imprese creditrici possono quindi segnalare i ritardi oltre i 60 gg. (o oltre i termini stabiliti dal contratto) inviando una segnalazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

 albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it 

allegando:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello fornito dalla circolare

- tabella 1, obbligatoria, individua il committente o i committenti che l’impresa ritiene di segnalare;

- tabella 2, non obbligatoria ma raccomandata, contiene elementi utili per comprendere meglio la diffusione del fenomeno.

- tabella 3 con elenco delle fatture pagate in ritardo e di quelle scadute e non pagate.

Tutte le tabelle devono essere fornite anche in formato editabile, così da consentire una verifica accurata dei dati.

La circolare ricorda che la documentazione deve fare riferimento ad un periodo di almeno 6 mesi e deve essere compilata in modo che rilevi un diffuso e reiterato ritardo nei pagamenti da parte della committenza.

 

In allegato:

i modelli di dichiarazione sostitutiva

le talelle dei tempi di pagamento

la circolare del ministero

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