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STRUTTURE RICETTIVE, ARRIVA IL CODICE IDENTIFICATIVO

La sperimentazione dal 24 agosto. Sanzioni pesanti per i trasgressori

mercoledì 7 agosto 2024

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco introdotto con normativa statale dal Decreto Anticipi (articolo 13-terDL 145/2023 convertito in legge 191/2023), per identificare:

 

- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche,

- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (meno di 30 giorni)

- le strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere (tutte le strutture ricettive e tipologie ricettive di cui alla LR16/2004).

 

I gestori delle attività di locazione turistica (in forma imprenditoriale (ma anche i privati che affittano casa con contratto breve) ed i gestori di strutture ricettive sono obbligati a presentare domanda al Ministero del Turismo, in via telematica, tramite apposita sezione del portale a questo link, per ottenere il rilascio del CIN sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) e integrarne le informazioni (segnalando eventuali modifiche) su:

  • tipologia di alloggio
  • ubicazione
  • capacità ricettiva
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

L’accesso avviene tramite SPID.

 

In Emilia-Romagna la Banca dati delle Strutture Ricettive sarà implementata in due fasi:

 

  1. una fase sperimentale, che avrà inizio il 21 agosto 2024, nella quale sarà testato il sistema con l’invio dei dati delle strutture ricettive (termine fase sperimentale 1° settembre 2024).
  2. una fase di messa in esercizio, durante la quale tutte le strutture dovranno essere registrate e ottenere il CIN definitivo (entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 1° novembre 2024).

Il portale consente di operare in veste di:

  1.  titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN
  2.  cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
  3.  Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio

 

Ricevuta la domanda il Ministero verifica la presenza dell’autodichiarazione dei requisiti relativi ai dati catastali dell’immobile e alla sicurezza degli impianti, come  prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, e alla dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge, da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento ,o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Ill codice CIN rilasciato dovrà obbligatoriamente essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L’obbligo di esporre il CIN negli annunci riguarda anche gli intermediari e i portali telematici.

Le nuove disposizioni istituiscono l’obbligo di SCIA per chi gestisce l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale direttamente o tramite intermediario.

Chi affitta immobili senza CIN rischia una multa da 800 a 8mila euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile. La mancata esposizione del CIN (codice rilasciato ma non esposto) comporta invece una sanzione da 500 a 5mila euro.

Per chi esercita l’attività di affitto turistico in forma imprenditoriale senza rispettare i requisiti di sicurezza, la multa va da 600 a 6mila euro per ogni violazione accertata. Se manca la SCIA nei casi in cui è richiesta (attività imprenditoriale), la sanzione varia da 2mila a 10mila euro.

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