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SICUREZZA SUL LAVORO, CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI

Le indicazioni dell’INL per i settori della ristorazione e del turismo

martedì 3 novembre 2026

La Direzione Centrale del Coordinamento Giuridico dell'INL ha fornito, con nota DCGIURICA n. 2377 del 27 ottobre 2026, indicazioni operative su “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” al fine di assicurare uniformità di comportamento del personale ispettivo nelle attività di accertamento degli obblighi formativi dei datori di lavoro, in particolare nei settori della somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettivi.

La nota muove dalla considerazione che l’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, stabilisce che la formazione dei lavoratori debba essere erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. 
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedeva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione, senza tuttavia legittimare il differimento dell’avvio della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato tale previsione, chiarendo così il quadro regolatorio e superando le interpretazioni che, facendo leva sul termine di sessanta giorni, ritenevano possibile posticipare l’avvio della formazione rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro.

Con specifico riferimento ai settori turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, la nota dell’INL precisa che la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono essere completati entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione. La deroga prevista riguarda, dunque, esclusivamente il termine per la conclusione del percorso formativo e non quello per il suo avvio, che deve avvenire tempestivamente.
Ne consegue che il lavoratore può essere adibito all’attività lavorativa anche prima del completamento della formazione, purché il percorso formativo sia stato avviato e venga concluso entro il termine di trenta giorni.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche nelle ipotesi in cui trovi applicazione la deroga in esame.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a trenta giorni, la formazione deve essere completata entro tempi compatibili con la durata del rapporto stesso.
La nota chiarisce, inoltre, che, in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori irregolari (lavoro nero), la revoca del provvedimento è subordinata alla regolarizzazione tanto della posizione contrattuale dei lavoratori quanto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui gli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.
Ai fini della revoca, è sufficiente che il percorso formativo sia stato programmato in modo da consentirne la conclusione nel più breve tempo possibile, senza che trovi più applicazione il precedente riferimento al termine fisso di sessanta giorni. Coerentemente, il verbale di prescrizione deve indicare un termine commisurato al tempo strettamente necessario per consentire la partecipazione ai corsi di formazione.
Qualora, al momento di un eventuale accesso ispettivo, non sia ancora disponibile l’attestato di formazione, pur essendo trascorsi trenta giorni dall’assunzione, il datore di lavoro dovrà esibire idonea documentazione comprovante l’effettivo avvio del percorso formativo. A titolo esemplificativo, potranno essere prodotti le prenotazioni dei corsi, le richieste rivolte agli organismi paritetici, le interlocuzioni con docenti e formatori, nonché le comunicazioni intercorse con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
In mancanza degli attestati di formazione o di documentazione idonea a dimostrare l’avvio del relativo percorso, sarà configurabile la violazione dell’obbligo formativo, con conseguente redazione del verbale di contravvenzione e prescrizione.
 

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