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RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI ALLE ONLUS

Soppressione dell’art. Art. 16 d.lgs. 460/1997 e superamento dell’esenzione da ritenuta dal 1° gennaio 2026

mercoledì 4 febbraio 2026

Di seguito, si fornisce un’illustrazione degli effetti derivanti dal definitivo superamento del regime ONLUS, con specifico riguardo alla cessazione dell’esonero dalla ritenuta del 4% sui contributi previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 460/1997, alla luce dell’entrata a regime del nuovo assetto fiscale del Terzo Settore.

La tematica ha notevole rilievo operativo per cooperative sociali, imprese sociali ed enti del Terzo Settore che esercitano attività d’impresa.

Regime in vigore fino al 31/12/2025: Esenzione delle ONLUS dalla ritenuta sui contributi

A seguito dell’entrata in vigore dell'art. 8 D.L. 84/2025 (“Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore”), acquisisce piena efficacia - con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per gli enti aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) - la normativa fiscale prevista dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e viene contestualmente soppressa la disciplina delle Onlus, precedentemente prevista dagli artt. 10-29 del D.Lgs. 460/1997.

Una delle disposizioni soppresse è l'art. 16 D.Lgs. 460/1997, il cui comma 1 statuiva che “sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, disponendo pertanto l'esonero da ritenuta per i contributi corrisposti alle Onlus da parte degli enti pubblici.

Come noto, l’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La disposizione ha portata generale e si riferisce ai contributi erogati sia da enti pubblici, sia da enti privati, ai soggetti qualificabili come imprese ai fini fiscali.

Conseguentemente, in virtù della specifica previsione di cui al citato art. 16, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, nel regime fiscale vigente fino al 31/12/2025, le ONLUS - incluse le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 considerate “Onlus di diritto” - non subivano la ritenuta d’acconto del 4% sui contributi erogati da enti pubblici.

L’esonero operava infatti quale deroga espressa alla disciplina generale dell’art. 28 D.P.R. 600/1973.

In ragione di detta previsione normativa, le ONLUS erano tenute a certificare la propria condizione soggettiva agli enti pubblici erogatori, ai fini della concreta fruizione del beneficio in questione.

Tale disposizione risultava evidentemente di particolare favore per le cooperative sociali, tenuto conto dei numerosi rapporti intercorrenti tra il settore della cooperazione sociale e gli enti della Pubblica Amministrazione.

Regime in vigore dal 1° gennaio 2026: Superamento dell’esenzione e applicazione della ritenuta

Con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la cui decorrenza è stata modificata dal D.L. 84/2025, il regime fiscale delle ONLUS è stato soppresso dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025.

Il riferimento normativo è l’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che prevede l’abrogazione delle disposizioni relative alle ONLUS (D.Lgs. 460/1997) a seguito dell’entrata a regime della nuova disciplina fiscale degli enti del Terzo Settore.

Conseguentemente, cessano anche gli effetti dell’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.

Venendo meno tale norma speciale di esonero, torna ad applicarsi integralmente la disciplina generale dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, le cooperative sociali, le imprese sociali e gli enti del Terzo Settore che svolgono attività d’impresa, rientrano pienamente nell’ambito applicativo dell’art. 28 D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che i contributi loro corrisposti da enti pubblici o privati, essendo destinati a soggetti che realizzano reddito d’impresa, sono soggetti alla ritenuta del 4% a titolo di acconto, ad eccezione dell’ipotesi in cui tali contributi siano riferiti all’acquisto di beni strumentali.

 

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