Lo scorso 6 dicembre è stato firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE.
Il nuovo CCNL, scaduto il 31 marzo 2024, avrà vigenza fino al 31 dicembre 2027, per un periodo complessivo di 3 anni e 9 mesi.
La trattativa ha permesso di coniugare due priorità fondamentali: il recupero salariale per i lavoratori e una maggiore flessibilità normativa per consentire alle imprese di affrontare le sfide organizzative e operative del mercato.
In sintesi, i principali contenuti dell’Accordo:
- Gestione degli appalti e qualificazione della filiera: introdotte norme per migliorare la trasparenza e la gestione della filiera.
- Orari di lavoro del personale non viaggiante: riviste le modalità per una maggiore flessibilità nella modifica degli orari.
- Aggiornate le regole del mercato del lavoro in particolare sui contratti a tempo determinato e con l’introduzione della stagionalità per il settore dell’autotrasporto.
- Contrasto all’assenteismo: rafforzate le misure per ridurre l’assenteismo tra il personale viaggiante e nella movimentazione delle merci.
- Miglioramento delle peculiarità delle imprese cooperative e delle condizioni di lavoro.
- Profili professionali: ammodernamento dei profili esistenti, introduzione di nuovi profili e proroga del livello 6J fino al 31 dicembre 2025.
- Clausola sociale per i driver con progressiva riduzione dell’orario di lavoro settimanale e introdotto un incremento per la trasferta.
- Riconoscimento dei danni ai veicoli: mantenute le attuali procedure per i mezzi pesanti, con regolamentazione migliorata e primo danno senza oneri per i driver.
- Nuove regole per il lavoro agile, introdotte disposizioni per la disconnessione, la sicurezza dei luoghi di lavoro e il contrasto alle discriminazioni di genere.
Una novità rilevante è l’introduzione dell’Elemento Professionale d’Area (EPA), una nuova componente retributiva che riconosce le competenze e la professionalità del personale, sia viaggiante che non viaggiante. L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Parte economica
La parte economica consiste in un aumento complessivo pari a 260 euro al livello B3 personale viaggiante, composta di 140 euro sui minimi tabellari e 120 euro EPA; mentre sarà pari a 230 euro al livello 3s per il personale non viaggiante composta da euro 140 sui minimi tabellari e 90 euro di EPA.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 cesserà di essere corrisposta ICE prevista dall’accordo 19 marzo 2024.
Vengono, inoltre, adeguati gli importi delle indennità di trasferta a partire dal 1° gennaio 2025, ferma restando l’attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extra urbano.
Sfera di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL è stato esteso alle seguenti attività: imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e altre attività di logistica al di fuori delle filiere del trasporto e della movimentazione merci.
Articolo 32 – Danni
La procedura che può portare alla trattenuta in busta paga, in caso di procedimento disciplinare per danni è stata aggiornata. Le principali novità che interessano i datori di lavoro di mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono:
- obbligo di comunicazione alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL, il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di contratto. L’obbligo non vige per le aziende prive di rappresentanza sindacale interna;
- Per i danni verrà addebitato l’importo inferiore tra danno e franchigia assicurativa, laddove esistente KASKO;
- I danni sui quali può essere operata la trattenuta devono riguardare il mezzo;
- I limiti delle trattenute sono stati rivisti: nei casi di dolo e cola grave e per danni al mezzo fino a 3.000 euro (in precedenza 3.500 euro), per danni superiori la trattenuta a carico del lavoratore potrà essere del 75% fino a un tetto di 15.000 euro (in precedenza 20.000 euro).
PARTE SPECIALE – Sezione terza - COOPERAZIONE
Nella sezione cooperazione sono state introdotte modifiche sulla Premessa, sull’articolo 61 retribuzione e sull’articolo 63 trattamento economico della Malattia.
Sono stati introdotti due articoli ex novo. Uno sull’accorpamento delle ferie per agevolare i lavoratori stranieri, l’altro per sostenere ed implementare la previdenza complementare del personale viaggiante iscritto al nostro Fondo Previdenza Cooperativa .
Per quanto riguarda il trattamento economico della malattia:
il primo evento riguarderà un’integrazione a carico dell’Inps del 100%; il secondo evento sarà del 90%; il terzo evento 80% e il quarto evento 70% secondo una evidente logica di decalage che dovrebbe avere l’effetto di contrastare le malattie brevi e ripetute.
Il numero degli eventi sarà computato sull’anno di calendario (anno civile 1° gennaio – 31 dicembre).
Detta disposizione non trova applicazione nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, indipendentemente dalla durata dalle assenze per tali fattispecie, per le quali la cooperativa corrisponderà un’integrazione dell’indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, dal primo al centottantesimo giorno compresi.
La disposizione non trova applicazione nei casi di patologie gravi di cui alla Circolare Inps 7 giugno 2016 n. 95 (in sintesi sono le patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria e stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%).
Le Organizzazioni sindacali scioglieranno la riserva sull’Ipotesi di Accordo entro il 27 gennaio 2025.
In ALLEGATO il testo dell’accordo