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PROROGHE E PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Il parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT

mercoledì 5 novembre 2025

Con il parere n. 3677 del 2 ottobre 2025 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha indicato quando, negli affidamenti diretti, sia legittima la proroga e come vada calcolato il costo complessivo dell’appalto rispondendo ad alcuni quesiti posti da una Stazione Appaltante intenzionata a prevedere, in un affidamento diretto di lavori di manutenzione di durata biennale, facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi, mantenendo l’importo complessivo sotto ai 150.000 € per 36 mesi.

In allegato il quesito e la risposta

 

 

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: n. 3677 Home | Supporto Giuridico

Data emissione: 02/10/2025

Argomenti: Affidamento diretto

Oggetto: Affidamenti diretti e proroga

 

Quesito:

Nel caso di affidamento diretto di lavori di manutenzione, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a), sull'arco temporale di 24 mesi, la S. A. può prevedere la facoltà di proroga per altri 12 mesi, restando l'importo complessivo sui 36 mesi inferiore a 150.000,00 €? Tale possibilità confligge nell'affidamento diretto con il principio di rotazione? La possibilità di proroga, ai sensi dell'articolo 120 comma 10, sarà indicata nella richiesta di offerta sulla piattaforma digitale e sulla determinazione di affidamento.

 

Risposta aggiornata

L'art 14 comma 4 del Dlgs 36/23 prevede che: "Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara...". Pertanto, laddove la stazione appaltante abbia stimato il valore dell'appalto comprensivo di proroghe e rinnovi ed il valore complessivo sia inferiore alle soglie di rilevanza europea e purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all'art. 50 comma 1 del codice.

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