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PATENTE A PUNTI - CREDITI AGGIUNTIVI

Le istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

giovedì 24 luglio 2025

Con la nota n. 288 del 15-7-2025 l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le istruzioni per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi soggetti alla patente a punti.

Il Dm n. 132/2024, che ha strutturato la patente, ha previsto la possibilità di incrementare i 30 crediti iniziali fino al massimo di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio. In allegato riportiamo la relativa ai punti aggiuntivi già contenuta nella circolare lavoro previdenza del 25/09/2024.

Messo a punto il sistema informatico, l’Itl fornisce le relative istruzioni che seguiamo punto per punto.

Precisiamo subito che non tutti punti del decreto che consentono di aumentare i punti sono esaminati dalla nota. Tra questi segnaliamo quelli relativi alla dimensione aziendale (nn. 15-16) e quello relativo alla certificazione del regolamento interno da parte delle cooperative di lavoro (punto 25).

Modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi

Le indicazioni pratiche per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi sono contenute in un comunicato apparso sul sito Inl.

Le nuove funzionalità di gestione della patente a crediti sono disponibili dalle ore 10.00 del 10-7-2025 accedendo al Portale dei Servizi Inl Ispettorato del Lavoro: Servizi Online e Patente a Crediti .

Gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9-7-2025 possono designare, dal 10-7-2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione.

In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare).

Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente dal 10-7-2025 devono attestarsi prima sui sistemi Inl tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.

Tale procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.

1-4 Anzianità iscrizione CCIAA.

Il tema è contenuto nel primo punto della tabella. Sono attribuibili 3-5-8-10 crediti aggiuntivi (per anzianità da 5 a oltre 20 anni) con queste modalità:

  • imprese, anche individuali e i lavoratori autonomi (art. 89 co 1 lett. d Dlgs. n. 81/2008) iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;
  • imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;
  • professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.

Ovviamente sarà attribuito soltanto il numero crediti relativo alla fascia di appartenenza (i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente).

5 Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.

Per l’accreditamento di questi crediti dovrà essere allegata la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del Dlgs 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare l’asseverazione MOG inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità dell’asseverazione (di norma triennale).

18 Possesso della certificazione SOA di classifica I

19 Possesso della certificazione SOA di classifica II

L’Ispettorato ricorda che l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie e che le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA.

Ai fini della patente a crediti sono utilizzabili le attestazioni SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria. Anche in questo caso dovrà essere allagato il documento inserendo la data di inizio e fine validità (triennale).

21 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del Dlgs n. 81/2008, con esito positivo

La normativa prevede che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.

Sul tema, piuttosto delicato, l’Inl afferma semplicemente che la “consulenza e il monitoraggio” con rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientri tra le attività e i servizi di supporto per le imprese.

Per ottenere il riconoscimento di questi crediti sarà necessario allegare alla dichiarazione l’attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

Relativamente ai punti 5, 6, 18,19 e 21 sarà possibile fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Per i punti 5, 6, 18 e 19, in caso di sospensione di validità del requisito stesso, sarà necessario contattare (esibendo il provvedimento di sospensione) un Itl per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione nel più breve tempo possibile.  Pare di capire che l’accesso possa avvenire da ogni ufficio.

Rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi

In caso di errori nell’inserimento dei crediti, l’impresa/ professionista dovrà effettuata autonomamente la rettifica prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00.

Se il l’errore è riscontrato successivamente (i tempi sono molto ravvicinati) ci si dovrà rivolgere a un Itl oppure inviare una PEC indicando il CF dell’impresa titolare della patente e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.). Anche in questo caso non è specificato a quale ufficio ci si deve rivolgere e quindi che l’invio possa essere fatto a qualsiasi ufficio.

Dopo la correzione da parte dell’Ufficio sarà possibile inserire i dati corretti nel caso in cui il requisito sia effettivamente posseduto. Della richiesta rimarrà traccia nel “campo note”.

Prima di operare la modifica, l’Ufficio verificherà attraverso lo storico che la medesima richiesta non sia stata già lavorata da un altro Ufficio territoriale.

Sottrazione crediti aggiuntivi

Ovviamente la sottrazione di crediti aggiuntivi non spettanti potrà avvenire anche a seguito di attività ispettiva.

Attestazione e deleghe d’ufficio

Come detto sopra, la procedura di richiesta della patente e di richieste di crediti aggiuntivi deve avvenire attraverso il Portale dei Servizi tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS/eIDAS).

I soggetti non italiani privi di identità digitale (comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) dovranno essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams.) al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale. Per i soggetti italiani non è ammessa l’attestazione presso gli Uffici dovendo utilizzare l’identità digitale.

I professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi,) e che non siano già in possesso della patente, non essendo tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, dovranno attestarsi contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro come sopra indicato.

Si segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.

In ALLEGATO la tabella assegnazione crediti aggiuntivi.

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