Notizie

NUOVE SEMPLIFICAZIONI PER TERRE E ROCCE DA SCAVO

In vigore dal 9 ottobre il decreto che introduce disposizioni urgenti

martedì 13 ottobre 2026

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche” ed entrato in vigore il 9 ottobre 2026.
Il provvedimento, che inserisce nel D.Lgs. n. 152/2006 il nuovo articolo 185-ter, dedicato alle terre e rocce da scavo, introduce importanti semplificazioni di interesse per il settore delle costruzioni.

In particolare:
1.    Per le terre e rocce classificate come rifiuti i limiti quantitativi per il deposito temporaneo, vengono portati a 4.000 metri cubi complessivi, dei quali al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
2.    Per gli scavi fino a 20 metri cubi effettuati in cantieri cosiddetti puntuali, sarà possibile riutilizzare le terre e rocce nello stesso sito in cui sono state prodotte, senza effettuare alcuna preventiva caratterizzazione ambientale
3.    Restano escluse dalla semplificazione terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati nello scavo meccanizzato o tradizionale, e materiali provenienti da procedimenti di bonifica 
4.    Sono eliminati dalla tabella delle concentrazioni soglia di contaminazione alcuni parametri (come ferro e manganese) che possono essere presenti nelle falde anche per cause naturali e non per un effettivo fenomeno di contaminazione.


Il DL dovrà essere convertito in legge entro il 7 dicembre 2026.
Testo in allegato

Resta informato