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MODIFICHE AL DECRETO CAM STRADE

Corretti errori materiali ed integrati criteri tecnici con il decreto 11 settembre 2025

giovedì 2 ottobre 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre il decreto 11 settembre 2025 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha modificato l’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024 (DM CAM Strade), recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali - CAM Strade» (in vigore dal 21 dicembre 2024).

Il CAM Strade ha introdotto requisiti ambientali minimi che devono essere inseriti nella documentazione di gara di tutti i contratti di appalto e concessioni aventi per oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale.

Il decreto 11 settembre 2025, che è entrato in vigore il 24 settembre 2025, in coerenza con quanto previsto dal D.M. n. 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”, integra alcuni dei criteri dell’allegato tecnico del DM 5 agosto 2024 e corregge alcuni errori materiali.                     .
In particolare, interviene sulle responsabilità ambientali, sulle certificazioni dei materiali, sulle soglie percentuali per il contenuto riciclato e sui parametri delle pavimentazioni stradali.
Calcestruzzi confezionati in cantiere e prodotti preconfezionati in calcestruzzo: le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni, sono ritenute conformi per un periodo transitorio di 36 mesi.

Per i prodotti in calcestruzzo occorre fare riferimento ai criteri specifici 2.3.2 e 2.3.3.

Stoccaggio delle sabbie e del granulato di conglomerato bituminoso, sotto una tettoia o in un capannone ventilato (per ridurre i consumi energetici necessari per eliminare l’umidità contenuta nel materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene);

Rinterri e riempimenti: sufficiente una dichiarazione del fabbricante accompagnata dalla documentazione autorizzativa se materiale il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclo di un rifiuto.

Pavimentazioni stradali:

  • riduzione della soglia minima di circolarità dei prodotti da costruzione dal 50% al 20%.
  • Indice di Riflessione Solare (SRI): non è più applicato per le pavimentazioni con elementi in pietra naturale italiana e per le nuove strade urbane di tipo F-bis. Maggiore flessibilità per altre tipologie di pavimentazioni, ma con parametri specifici con il contesto.
  • per le pavimentazioni in galleria non si applica il criterio sulle emissioni acustiche.

Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata: se la funzione d’uso non è riportata in Tabella devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

Imballaggi in plastica degli oli lubrificanti è assegnato un punteggio tecnico premiante all’offerta se sono costituiti da percentuali di plastica riciclata post-consumo superiori al 50% in peso (era il 75%).

Combustibili a minore impatto: il decreto approva il consumo di prodotti come biometano, bioGPL, idrogeno e HVO, l’adozione di impianti fotovoltaici (per l’alimentazione delle utenze elettriche) e una gestione più rigorosa di fumi e polveri

Responsabilità ambientali i requisiti devono essere integrati già nel progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) attribuendo una responsabilità al progettista che nell’elaborare la relazione CAM deve descrivere i requisiti ambientali indicati nelle specifiche tecniche, individuando le soluzioni più appropriate per il rilascio di autorizzazioni o delibere, le specifiche dei materiali, le prestazioni attese e i riferimenti normativi che giustifichino l’applicazione parziale o la non applicabilità di alcuni criteri, in modo tale che l’opera realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano conformi ai CAM e non vi siano difformità.

Le modifiche introdotte dal decreto sono applicabili anche ai procedimenti in corso, ma le stazioni appaltanti devono garantire un congruo termine agli operatori economici per la presentazione delle offerte.

Sono previste deroghe fino a 180 giorni dalla  pubblicazione del decreto in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva,  lavori e  procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori conseguenti ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l’avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando.

Eliminata la possibilità di ricorrere a deroghe generiche sia da parte del progettista che della stazione appaltante, come nel caso di prodotti non previsti dal progetto o di particolari condizioni del sito.

Le stazioni appaltanti, inoltre, devono garantire che progettazione e direzione lavori siano affidate a soggetti con competenze certificate in materia di sostenibilità e protocolli energetico-ambientali.

 

In allegato il DM 11 settembre 2025

Documenti da scaricare

DM-11-09-2025.pdf (191,76 KB)

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