Notizie

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In vigore dal 31 ottobre 2025, le misure di interesse per il settore edile

giovedì 6 novembre 2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2025 il Decreto – legge 31 ottobre 2025, n. 159, “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre ed entrato in vigore il 31 ottobre 2025.

Di seguito le principali misure di interesse per il settore edile:

 

Art. 3 - Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

Viene data priorità all’INL di procedere con controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di sub appalto pubblico o privato

Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché' negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione, più propriamente definita Badge di cantiere, recante, anche in modalità digitale, gli elementi identificativi del lavoratore. Entro 60 gg il Garante per la protezione dei dati personali deve individuare le modalità di attuazione anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Non sfugge il riferimento all’esperienza tutta reggiana del Badge di cantiere frutto del protocollo sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Emilia con le istituzioni del territorio, associazioni imprenditoriali (tra cui Confcooperative Terre d’Emilia) e sindacali, gestita attraverso Cassa Edile e sperimentata anche da Roma Capitale.

Il decreto introduce inoltre modifiche all’articolo 27 del TU con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti, all’atto della notifica del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. INL si avvarrà anche delle informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all’art. 10 del dlgs 23 aprile 2024 n. 124.

L’importo della sanzione passa da 6.000 a 12.000 euro e la condotta sanzionata ai sensi dell’art 3, comma 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazione in L. 23 aprile 2002 n. 73 (lavoro irregolare) prevede la decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore (per illeciti commessi dopo il 1° gennaio 2026, prima di questa data continuano ad applicarsi le decurtazioni attualmente in vigore)

Un Decreto del Ministro del Lavoro entro 60 gg. dovrà individuare gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Sono assegnate nuove risorse Inail al Fondo sociale per realizzare campagne informative, per finanziare interventi formativi in materia di prevenzione, con particolare sostegno alle micro e Pmi;


 
Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione 
  • Modifiche all'articolo 37 del TU:

«Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.»

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

  • Modifiche all’articolo 113 TU – Scale con inserimento:

scale verticali “permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”;

  • Modifiche all’articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità, rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

a) parapetti;

b) reti di sicurezza.

Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

a) sistemi di trattenuta;

b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) sistemi di arresto caduta.

Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

 

Art. 15 - Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni:

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con INAIL, sentite le parti sociali, deve adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.

Un decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dovrà individuare le modalità attraverso le quali le  imprese  comunicano  i  dati  aggregati  relativi  agli  eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o  preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza,  nonché'  i  criteri utili alla predisposizione annuale di  un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della  definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

 

Art. 17 sorveglianza sanitaria

le ore utilizzate per i controlli sanitari “devono essere computate nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”; 

Per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni è prevista visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Resta informato