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"LIBERI DI SCEGLIERE": NUOVE MISURE DI PROTEZIONE

Si rafforzano strumenti per minori e famiglie coinvolti in contesti di criminalità organizzata.

giovedì 6 agosto 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2026 la legge n. 131/2026 recante “Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, cosiddetta «Liberi di scegliere» (testo in allegato). 

La legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica nei confronti di minori e dei loro familiari che vertono in situazioni pregiudizievoli per la loro integrità psicofisica e sono vittime di organizzazioni criminali o appartenenti a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata. Le misure sono applicabili se non sussistono i presupposti per l’ammissione alle speciali misure di protezione di cui al dl n. 8/1991. 

Più in dettaglio, sono individuate le seguenti misure di protezione personale (art. 3, comma 1): 

  1. il trasferimento immediato in luoghi protetti; 

  1. l’uso di documenti di copertura; 

  1. il cambio di generalità. 

Le misure di assistenza sociale (art. 4, comma 1) sono: 

  1. il supporto sociale, pedagogico e psicologico; 

  1. l’accesso all’istruzione obbligatoria; 

  1. la conservazione del posto di lavoro; 

  1. l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;  

  1. il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale. 

 

Le misure di assistenza economica (art. 4, comma 2) sono: 

  1. la corresponsione di un assegno periodico; 

  1. la messa a disposizione di un alloggio con copertura delle relative spese; 

  1. la copertura delle spese per i trasferimenti legati alle presenti misure; 

  1. la copertura delle spese sanitarie; 

  1. l’accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato; 

  1. l’ammissione al patrocinio gratuito. 

L’esecuzione delle misure viene affidata ai servizi sociali minorili, in coordinamento con servizi sociali comunali e sanitari del territorio, salvo che per le lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, che sono in capo alla Commissione centrale del ministero dell’Interno per le misure di protezione. 

In particolare, per quanto riguarda le misure previste dall’art. 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere a), b), d), f), sono previste delle coperture economiche fino al 2029 derivanti da fondi per i collaboratori di giustizia, dalle risorse destinate alla rieducazione dei minori e dal Fondi per le esigenze indifferibili. È prevista l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno di più specifici decreti attuativi. 

Infine, evidenziamo che alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico (art. 6), istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, impegnato a presentare annualmente ai Ministri e all'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità una relazione sull’applicazione delle misure di protezione, possono essere invitate le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso. 

 

Si rinvia al decreto per gli ulteriori dettagli.

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