Con circolare prot. 38138 del 18 novembre u.s., il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nell’evidenziare criticità connesse alla procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di Key Boxes all’ingresso, ha fornito apposite indicazioni.
Tale modalità che “scavalca” la fase di identificazione personale degli ospiti al momento dell’accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 109 del T.U delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) il quale stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e che nelle 24 ore successive all’arrivo e comunque entro le 6 ore successive, in caso di soggiorni non superiori alle 24 ore, sono tenuti a comunicare alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate.
Tale disposizione si applica anche a locatori e sublocatori di immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore ai 30 giorni.
Il ministero dell’Interno ha quindi evidenziato che tale disciplina “persegue la finalità generale di tutela della pubblica sicurezza essendo volta a consentire all’Autorità di avere conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri o altre strutture ricettive.
Ne consegue che la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri come procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa”
Il Ministero ha confermato che “i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’interno in data 7 gennaio 2013 recante Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021”.