Il Ministero dei Trasporti con circolare n. 4499 del 17 febbraio 2026 ha fornito chiarimenti operativi in merito alla dimostrazione annuale dell’idoneità finanziaria per l’esercizio della professione di trasportatore su strada.
Come pubblicato sul sito all’indirizzo https://mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-n-4499-del-17022026 la circolare interviene in risposta a quesiti pervenuti dagli Uffici della Motorizzazione Civile in relazione a requisiti e modulistica da utilizzare e fornendo allegato 1 e allegato 2.
Per comprovare il requisito di idoneità finanziaria, oltre alla compilazione del modello IDOFIN (allegato1), la normativa individua due modalità non cumulabili tra loro:
Ordinaria: Certificazione tramite soggetto iscritto al Registro dei revisori legali. Vedasi il nuovo allegato 2 dove è stata introdotta una clausola di consapevolezza delle responsabilità da parte del soggetto certificatore che deve anche rispondere della correttezza dei dati contabili riportati.
Alternativa: mediante attestazione rilasciata da Istituto Bancario o impresa di assicurazione.
Nella Circolare il Ministero specifica che sono soggetti abilitati all’inoltro dei documenti esclusivamente:
- Le imprese esercenti la professione attraverso il titolare/legale rappresentante
- Studi di consulenza automobilistica quali intermediari abilitati ai sensi della legge 264/1991
- Soggetti delegati occasionalmente, a titolo gratuito, non operanti a titolo professionale per poche operazioni/anno tracciabili
Non sono abilitati all’invio dei documenti alla Motorizzazione i certificatori (revisori, banche o assicurazioni)