In presenza di una informativa interdittiva, la Stazione appaltante deve adeguarsi agli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all’annullamento dell’aggiudicazione anche se l’esito dell’informativa interdittiva sia sopraggiunto successivamente.
E’ quanto indicato da Anac con il Parere di precontenzioso n.159 del 26 marzo 2024, su richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione provinciale di Caserta, in Campania.
Anac ha evidenziato come la stazione appaltante debba conformarsi all’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, “annullando in autotutela l’aggiudicazione disposta, per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”. Questo anche se il provvedimento interdittivo è oggetto di impugnativa da parte dell’operatore economico aggiudicatario.
“Sebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente all’aggiudicazione – scrive Anac nel parere di precontenzioso -, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle. Il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante”.
Per maggiori informazioni: https://www.anticorruzione.it/-/news.18.04.24.interdittiva#p0