Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco introdotto con normativa statale dal Decreto Anticipi (articolo 13-ter, DL 145/2023 convertito in legge 191/2023), per identificare tutte le strutture ricettive e per contrastare forme irregolari di ospitalità. Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione del CIN:
- le strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere (tutte le strutture ricettive e tipologie ricettive di cui alla LR16/2004) tra cui affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli, case per ferie, campeggi, agriturismi;
- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Il 3 settembre 2024 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 130 dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive (“BDSR”). Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Avviso i gestori delle strutture dovranno completare tutte le informazioni mancanti ed ottenere il CIN.
Di conseguenza, entro il 2 novembre 2024 tutti i gestori di strutture ricettive ed i gestori delle attività di locazione turistica e locazioni brevi sono obbligati a presentare domanda al Ministero del Turismo, in via telematica, tramite apposita sezione del portale a questo link: Ministero del Turismo | Home (ministeroturismo.gov.it) , per ottenere il rilascio del CIN sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) e integrare le informazioni già presenti (segnalando eventuali modifiche) su:
- tipologia di alloggio
- ubicazione
- capacità ricettiva
- soggetto che esercita l’attività ricettiva
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.
L’accesso avviene tramite SPID.
Il CIN dovrà obbligatoriamente:
- essere esposto all’esterno dello stabile della struttura ricettiva/unità immobiliare
- essere indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati (sostituisce il CIR)
- essere indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva (sostituisce il CIR).
Si rammenta che il mancato o scorretto utilizzo del CIN è punito con sanzioni pecuniarie ai sensi del comma 9 dell’art. 13-ter del DL 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura attraverso gli organi di polizia locale.
Per ulteriori indicazioni si rinvia alla ALLEGATA, predisposta dal settore Turismo della regione Emilia-Romagna.