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EDILIZIA, AGGIORNAMENTI PER LA PATENTE A CREDITI

Le prime indicazioni sulla bozza del decreto attuativo

martedì 17 settembre 2024

Dovrebbe diventare operativo a partire dal 1° ottobre 2024 lo strumento della “Patente a Crediti” (istituito dall’art. 29, comma 19 del DL 19/2024), secondo quanto previsto dalla bozza di decreto ministeriale messa punto da un Tavolo specifico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le parti sociali, che deve però ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile anticipare alcune indicazioni contenute nella bozza del Decreto attuativo.

 

  • La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previa presentazione della domanda attraverso il portale dell’Ispettorato, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

• iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del TUSL;

• adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

• possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

• possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

 

  • La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà ai soggetti autorizzati di operare nei cantieri temporanei o mobili in possesso di almeno 15 crediti.

 

  • La patente subirà decurtazioni correlate ad accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

 

  • I crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, di percorsi di formazione e ciascun percorso consentirà di riacquistare 5 crediti, a condizione che venga trasmessa copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati non potranno essere complessivamente più di 15.

 

  • Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti e previa trasmissione dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora nel frattempo non intervengano ulteriori provvedimenti.

 

  • Sono previsti incrementi premiali di crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione, per la storicità aziendale e per il possesso di Soa.

 

  • Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo abbia meno di 15 crediti nella patente, non potrà operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. L’eventuale illecito prosieguo dell’attività potrebbe comportare il pagamento di una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici per 6 mesi.

 

IN ALLEGATO le slides riepilogative prodotte da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.  

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