L’INPS, con la circolare n. 145 del 21-11-2025, ha fornito le istruzioni operative per il godimento della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2025.
Il decreto ministeriale del 29-9-2025 ha confermato per l’anno 2025, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del D.L. 244/1995 (L. 341/1995).
Aventi diritto
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.130.5.
Lo sgravio autorizzato dal decreto riguarda i periodi di paga intercorrenti da gennaio a dicembre 2025.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08, 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08.
Forse per la recente revisione dei codici Ateco, la circolare non li menziona più e fa riferimento ai soli csc.
Condizioni di accesso allo sgravio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata dal Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali);
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989 (rispetto del minimale contributivo);
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis comma 8 Dl 223/2006).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta
- per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (la circolare cita come esempio l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 205/2017).
- in presenza di contratti di solidarietà (Cfr. circolare Inps n. 269/1995. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario).
Misura dello sgravio
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La contribuzione dovuta all’INPS sulla quale va applicata la riduzione è, quindi, quella a carico del datore di lavoro, con esclusione:
- della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente;
- del contributo integrativo dello 0,30% previsto dall’art. 25, quarto comma, della L. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (che viene versato unitamente al contributo per la nuova indennità di disoccupazione - Naspi);
- delle misure compensative eventualmente spettanti per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
La riduzione spetta anche sui premi assicurativi INAIL relativi alla assicurazione infortuni e silicosi esclusi i premi speciali artigiani e va applicata in sede di autoliquidazione.
Modalità di fruizione dello sgravio
Per fruire del beneficio le aziende devono inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil) all'Inps disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto entro il 15-3-2026.
Riportiamo di seguito le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens con le seguenti.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.
Il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; nel medesimo flusso non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026.