Con la circolare n. 2 del 9 luglio 2024 Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito aggiornamenti normativi in merito alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro dell’Unione Europea ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
In relazione ad una serie di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti nella prima fase di applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che ha di conseguenza modificato l’articolo 84 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della Strada (“CdS”); il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali;
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che gli stessi veicoli siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); tuttavia negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) tale limitazione non è applicabile;
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).
La documentazione presentata dall’impresa interessata ad utilizzare tali veicoli deve essere redatta in lingua italiana oppure deve essere accompagnata da traduzione giurata secondo la normativa italiana.
La presente circolare sostituisce la circolare prot. n. 820/ALBO/PRES del 16 giugno 2008 e modifica la circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9 settembre 2013 sulla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Qualora fossero necessari chiarimenti o altre informazioni a riguardo è possibile contattare Cecilia Marani - Area Ambiente, Energia e Sostenibilità per Confcooperative Terre d’Emilia (marani.c@confcooperative.it).
In ALLEGATO la circlore MASE