Con l’art. 3, commi da 12 terdecies a 12 quinquiesdecies della legge 23.2.2024, n. 18, di conversione del decreto-legge 30.12.2023, n. 215 c.d. “Milleproroghe”, pubblicato sulla G.U del 28 febbraio 2024,
è stato prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani under 36.
I requisiti per accedere ai benefici:
- avere un ISEE fino a 40 mila euro;
- il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023;
- il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024.
In particolare, viene accordato ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno del rogito notarile e con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui, di usufruire dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad imposta di registro oppure di un credito di imposta pari all’IVA applicata sul prezzo per gli atti soggetti ad IVA, relativamente gli acquisti a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’immobile “non di lusso” da destinare a “prima casa”.
Vengono salvaguardati i preliminari sottoscritti e registrati entro lo scorso anno, a condizione però che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024.
Viene anche riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti in eccesso qualora i contratti definitivi siano stati stipulati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2024.
Con l’art. 3, comma 12-septies, della legge in oggetto, è prorogato al 31 dicembre 2024 anche il termine per l’accesso al fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani.