Con il quesito n. 4027 del 5 febbraio 2026, il Servizio di supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di liquidare l’anticipazione del prezzo prevista dall’articolo 125 del D.Lgs. 36/2023 anche oltre il termine di 15 giorni dalla consegna dei lavori.
Il quesito riguarda il caso in cui un operatore economico presenti polizza fideiussoria necessaria per l’anticipazione oltre i termini ordinariamente previsti per il pagamento senza emissione di stati di avanzamento lavori (SAL) e trascorsi più di tre mesi dalla consegna del cantiere.
Il MIT ha chiarito che il termine di 15 giorni, previsto dalla norma, ha natura ordinatoria e non perentoria, la legge non lo qualifica espressamente come termine tassativo; pertanto, la stazione appaltante può procedere al pagamento dell’anticipazione anche oltre il termine ordinario di 15 giorni purché sia rispettato il collegamento tra l’erogazione delle somme e l’avvio concreto dei lavori, tenendo conto di elementi come il tempo trascorso dalla consegna dei lavori, l’articolazione del cronoprogramma, l’effettivo avvio e sviluppo delle attività di cantiere e le motivazioni fornite dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia.
https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/4027
Oggetto: Termine di decorrenza del riconoscimento dell'anticipazione
Quesito:
Si chiede se la liquidazione dell'anticipazione di cui all'art 125 del Codice dei Contratti 36/2023 sia possibile decorsi i 15 giorni dalla consegna lavori. In particolare, se un operatore economico fa emettere la polizza fideiussoria di anticipazione oltre i termini previsti per il pagamento (15 giorni dalla consegna lavori) preso atto che nel caso specifico non sono stati richiesti mai emissioni di SAL ma sono passati oltre 3 mesi dalla consegna dei lavori.
Risposta aggiornata
Con riferimento al quesito posto, deve sottolinearsi come, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, nel caso di appalti di lavori, l‘anticipazione è corrisposta all‘appaltatore entro quindici giorni dall‘effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell‘esecuzione in via d‘urgenza, ai sensi dell‘articolo 17, commi 8 e 9. La lettura dell'intero comma 1 citato esplicita il nesso funzionale tra l'erogazione della anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e l'effettivo "inizio della prestazione". Va osservato che il termine di quindici giorni indicato appare ordinatorio - non essendo caratterizzato espressamente come perentorio dalla legge - e che l'appaltatore decade dall'anticipazione "se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali". Peraltro, l'art. 125 subordina la mera erogazione della anticipazione alla prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L'art. 125 del codice deve essere interpretato e applicato secondo le previsioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 nello spirito dei quali la stazione appaltante può procedere alla erogazione della anticipazione contrattuale in favore dell'appaltatore anche in tempo successivo rispetto a quello ordinariamente previsto di 15 giorni, tenuto conto del tempo trascorso dalla consegna dei lavori, dell'articolazione del cronoprogramma, dell'effettivo avvio delle attività di cantiere e del loro sviluppo, delle ragioni addotte dall'appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia, nel rispetto del nesso funzionale tra detta anticipazione e l'avvio dei lavori.